Superbonus 110%: le novità sul Decreto Semplificazioni

03.08.2021

Estensione delle agevolazioni a nuove tipologie di immobili, abolizione dello stato di legittimità, pannelli fotovoltaici anche in centro storico. Sono queste le principali novità introdotte dal decreto Semplificazioni che ha ottenuto la fiducia al Senato, diventando ufficialmente legge. Le novità presentate nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021 vogliono spianare la strada al Superbonus 110%, finora rallentato da requisiti d’accesso molto stringenti.

Grazie alle semplificazioni sull’agevolazione si potranno creare più occasioni da sfruttare per intervenire sul deprezzamento degli immobili più datati, che potrebbero riconquistare terreno sul mercato immobiliare in prospettiva di vendita, grazie a una ristrutturazione in ottica di efficientamento energetico.

Vediamo le modifiche più importati che sono state apportate al Decreto.

Tra le modifiche apportate all’articolo 119 del Decreto Rilancio, la più importante riguarda sicuramente la procedura per l’avvio dei lavori. Infatti, le nuove norme, presentate nell’articolo 13-ter, confermano che per procedere basterà la Comunicazione di inizio lavori (CILA), con l’eccezione degli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Perché queste nuove misure sono così importanti? Perché la causa principale del blocco dei lavori in partenza è stata finora la non conformità degli immobili. Con l’introduzione del nuovo comma, invece, gli abusi edilizi non sono più causa di decadenza del Superbonus 110% e la CILA non dovrà riportare lo stato legittimo, un ostacolo burocratico complesso da superare, soprattutto per i vecchi edifici.

Un importante cambiamento riguarda l’ampliamento delle categorie che possono accedere al Superbonus. Al comma 10-bis viene specificato che sono ammesse le categorie catastali B/1, B/2 e D/4: collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali, senza o con fine di lucro.

Tuttavia, per queste tipologie di immobili è necessario che i titolari rispettino requisiti specifici quali:

  • Svolgere attività di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • Possedere un contratto registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso dell’immobile gratuito.

Inoltre, i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica.

In tali casi, le nuove norme determinano anche il limite di spesa ammesso, che è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva oggetto degli interventi antisismici o di efficientamento energetico e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare.

Il decreto Semplificazioni modifica l’articolo 33 facendo rientrare tra gli interventi trainanti:

  • I lavori realizzati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche aventi come oggetto ascensori e montacarichi;
  • I lavori eseguiti al fine di realizzare strumenti che siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave o persone con età superiore a sessantacinque anni.

Un’importante novità riguarda la deroga alle distanze minime riportate nel Codice Civile in relazione alla realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico. Secondo tale deroga, il risultato degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualifica degli edifici e di quelli rientranti nel Superbonus, non rientra nel conteggio della distanza minima di 3 metri da tenere tra un edificio e l’altro, né nel calcolo dell’elevazione dell’immobile in altezza, che non può superare certi limiti. Inoltre, i pannelli fotovoltaici, se integrati e non riflettenti, potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici.

Vendi casa, con le carte in regola.