A generare certamente qualche dubbio in chi decide di vendere casa dopo aver usufruito del Bonus 110%, le rimanenti rate da portare in detrazione, che – lo ricordiamo – vengono distribuite nel corso di 5 o 10 anni. A chi spettano le detrazioni di cui il proprietario, che ha eseguito i lavori, non ha usufruito per via dell’alienazione dell’immobile?
A questo proposito è intervenuta l’Agenzia delle entrate, che con una risposta a un’istanza di interpello, ha chiarito qualsiasi dubbio. Le detrazioni non fruite da chi ha effettuato i lavori e ha poi venduto l’immobile passano automaticamente in capo al nuovo proprietario, salvo diverso accordo.
Se il venditore non vuole dunque trasferire le quote di detrazione mancanti all’acquirente, le parti dovranno accordarsi e inserire questa specifica all’interno dell’atto di compravendita. Se per qualche motivo non fosse possibile inserire tale specifica all’interno del documento, vi è la possibilità di redigere una scrittura privata successivamente, in cui le due parti possono esplicitare questa volontà, scrittura privata che dovrà essere preferibilmente autenticata da un soggetto autorizzato.
Attenzione però: per far sì che tutto vada per il verso giusto, bisogna esplicitare all’interno della scrittura privata che l’accordo tra le parti era già stato raggiunto al momento del rogito, seppur non inserito nell’atto di compravendita. Inoltre, l’opzione è possibile solo se il venditore ha già saldato le spese per i lavori di ristrutturazione prima del rogito: se questa condizione non si verifica, nonostante l’accordo tra le parti, è possibile che le detrazioni rimanenti vengano perse sia dall’acquirente che dal venditore.
Tutto questo rappresenta la norma quando però i lavori di ristrutturazione agevolati con l’ecobonus 110% sono giunti al termine. Cosa succede invece se i lavori sono ancora in corso al momento della vendita dell’immobile? Qui il caso cambia a seconda dell’opzione scelta per la fruizione del bonus: detrazione IRPEF, sconto in fattura o cessione del credito?